Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia, N. 32093/10, Corte EDU (Seconda Sezione), 2 dicembre 2014
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Abstract
Rifiuto di esenzione dal pagamento della fornitura elettrica in un luogo di culto. Violazione dell’articolo 14 della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 9.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. L’articolo 14 della CEDU si limita a completare le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha applicazione indipendente, riferendosi solo al “godimento dei diritti e delle libertà” che quegli strumenti garantiscono. L’applicazione dell’articolo 14 non presuppone la violazione di nessun diritto sostanziale garantito dalla Convenzione. È necessario, ancorché non sufficiente, che i fatti di causa rientrino almeno all’interno dell’ambito di applicazione di almeno uno degli articoli della Convenzione.
2. Le questioni relative alla gestione di edifici di culto, inclusi i costi affrontati in ragione del regime fiscale di tali edifici, sono, in certi casi, suscettibili di esercitare un impatto significativo sull’esercizio del diritto di manifestare il proprio credo religioso da parte dei membri di un gruppo religioso.
3. Solo le differenze di trattamento basate su una caratteristica identificabile (“status”) sono suscettibili di essere ritenute discriminatorie ai sensi dell’articolo 9 della CEDU. La “religione” è nominata espressamente dall’articolo 14 tra le caratteristiche per le quali si vieta un trattamento discriminatorio.
4. In linea di principio, affinché sorga una questione rilevante ai sensi dell’articolo 14 della CEDU, deve verificarsi una disparità di trattamento tra persone in situazioni simili, ovvero comparabili. La nozione di discriminazione, ai sensi dell’articolo 14, si estende anche ai casi in cui un individuo o un gruppo si vedano, senza adeguata giustificazione, trattati peggio di un altro, anche se la Convenzione non richiede un trattamento più favorevole.
5. La libertà di religione non implica in nessun modo che a un gruppo religioso o ai suoi aderenti debba essere garantito un regime giuridico speciale o un trattamento fiscale diverso da quello degli altri soggetti.
6. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se e in quale misura le differenze tra situazioni, che sotto altri aspetti sono simili, giustifichino una diversità di trattamento. Per quanto riguarda l’onere della prova, quando il ricorrente abbia allegato una disparità di trattamento, spetta al Governo dimostrare che essa fosse giustificata.
7. L’obbligazione ai sensi dell’articolo 9 della CEDU impone alle autorità statali di rimanere neutrali nell’esercizio dei loro poteri. Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato, come definito dalla giurisprudenza della Corte, è incompatibile con ogni potere di apprezzamento, da parte dello Stato, in merito alla legittimità dei credo religiosi. A questo proposito, se uno Stato stabilisce un regime privilegiato per i luoghi di culto, a tutti i gruppi religiosi che lo desiderino deve essere garantita un’equa possibilità di richiedere il beneficio e i criteri stabiliti devono essere applicati in maniera non discriminatoria.
(Viola l’articolo 14 della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 9, il rifiuto opposto alla richiesta, da parte di una fondazione religiosa alevita, di essere esentata dal pagamento della fornitura elettrica in un luogo di culto, come previsto dalla legislazione turca. Secondo la Corte, la motivazione a base del diniego, fondato sulla considerazione per cui l’edificio interessato non avrebbe natura cultuale e che quella alevita non sarebbe una confessione religiosa, non sarebbe idoneo a giustificare il rifiuto del beneficio, giacché i locali in questione erano utilizzati anche per la celebrazione di riti religiosi. La differenza di trattamento è priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole)