Griechische Kirchengemeinde München und Bayern c. Germania, dec., N. 52336/99, Corte EDU (Quinta Sezione), 18 settembre 2007
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Abstract
Revoca dell’assegnazione di un edificio di culto a un’associazione religiosa, al fine di assegnare il medesimo edificio a un altro gruppo, più numeroso. Non violazione dell’articolo 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 1 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Una Chiesa o un suo organo possono, in quanto tali, esercitare in nome dei propri fedeli i diritti garantiti dall’articolo 9 CEDU.
2. La libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei fondamenti di una società democratica, secondo il significato della Convenzione. Se la religione è prima di tutto un fatto privato, essa implica tuttavia la libertà di ciascuno di manifestare la propria religione, individualmente e in privato, oppure collettivamente, in pubblico e nella cerchia di coloro che condividono la stessa fede. L’articolo 9 della CEDU, tuttavia, non tutela qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da un credo.
3.. Il diritto di un gruppo religioso di ottenere un luogo di culto da parte dell’Autorità pubblica non può essere ricavato dalla Convenzione.
4. La Corte riconosce agli Stati parte della Convenzione un certo margine di apprezzamento nel determinare l’esistenza e l’estensione della necessità di un’interferenza con il diritto di libertà religiosa, ma tale margine si accompagna alla verifica della Corte sia in merito alla legge che alla decisione che la applica. La funzione della Corte è quella di verificare se le misure prese a livello nazionale siano giustificate in principio e proporzionate. Al fine di delimitare l’estensione di tale margine di apprezzamento, la Corte deve prendere in considerazione ciò che è in gioco, ossia l’esigenza di mantenere un effettivo pluralismo, inerente alla nozione di società democratica.
5. Nell’esercizio della sua potestà regolatoria nelle sue relazioni con i diversi gruppi religiosi, lo Stato deve essere neutrale e imparziale, ciò che incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento in merito alla legittimità dei credo religiosi o dei loro mezzi di espressione.
(Il caso riguarda la revoca dell’assegnazione di un edificio di culto a un’associazione religiosa, al fine di assegnare il medesimo edificio a un altro gruppo, più numeroso. Secondo la Corte, l’interpretazione del provvedimento concessorio originario, ritenuto suscettibile di revoca dai Giudici nazionali, non appare arbitraria e irragionevole. Decisivo appare inoltre il fatto che all’associazione sia stato offerto un luogo alternativo per esercitare il proprio culto. Il ricorso è manifestamente infondato)