Occupazione abusiva del suolo pubblico per la costituzione di un luogo di culto. Divieto di accesso. Non violazione dell’articolo 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 9 ECHR
Massima
1. L’articolo 9 della CEDU tutela, in via di principio, il diritto di costituire, aprire e gestire luoghi ed edifici destinati al culto religioso. Pertanto, le questioni relative agli edifici religiosi, incluse le spese risultanti dal regime fiscale cui tali edifici sono sottoposti, possono esercitare significative ripercussioni sull’esercizio del diritto, da parte dei membri di un gruppo religioso, di manifestare il proprio credo. Soprattutto, qualora una comunità religiosa non possa beneficiare di un luogo dove esercitare il culto, tale diritto verrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto.
2. L’articolo 9 della CEDU non garantisce alle comunità religiose alcuna pretesa di ottenere un luogo di culto da parte della autorità pubbliche. Il fatto che queste abbiano tollerato per un certo periodo di tempo l’utilizzo di un edificio pubblico da parte di soggetti non aventi titolo per farlo non fa sorgere alcuna obbligazione positiva in capo ad esse.
(Nel presente caso, una comunità religiosa aveva occupato abusivamente il suolo pubblico al fine di costituire e gestire un luogo di culto incompatibile con la pianificazione urbanistica. Secondo la Corte, l’interesse pubblico al razionale sviluppo urbano deve ritenersi prevalente rispetto alle esigenze cultuali espresse dalla comunità ricorrente. Il ricorso alla Corte Europea è manifestamente infondato)
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