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Tagieyev e Huseynov c. Azerbaijan, N. 13274/08 Corte EDU (Quinta Sezione), 5 dicembre 2019

Abstract

Viola l’art. 10 della CEDU, a causa del carattere sproporzionato della sanzione, la condanna penale inflitta a un giornalista il quale, all’interno di un articolo pubblicato su un giornale, abbia criticato la religione islamica con espressioni potenzialmente offensive.

 

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, nonché una delle condizioni basilari per il suo progresso e per il pieno sviluppo di ciascun individuo. La tutela dell’art. 10 CEDU non si applica soltanto alle “informazioni” o alle “idee” che sono recepite favorevolmente, oppure considerate inoffensive od oggetto di indifferenza, bensì anche quelle che possono offendere, scioccare o disturbare. Tali sono infatti le esigenze del pluralismo, della tolleranza e dell’apertura, senza le quali non potrebbe esserci una “società democratica”.

2. L’art. 10 CEDU lascia poco spazio all’Autorità pubblica per limitare la libertà di espressione nella discussione politica o in dibattiti di pubblico interesse. Di conseguenza, quando è coinvolta una materia di pubblico interesse, il margine di apprezzamento degli Stati contraenti è limitato.

3. L’esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità. Tra questi, nel contesto dei convincimenti religiosi, emerge l’imperativo di assicurare un pacifico godimento dei diritti garantiti dall’art. 9 CEDU e di evitare il più possibile espressioni che si rivelino gratuitamente offensive in riferimento a ciò che sia oggetto di venerazione. Quando le forme di espressione vanno oltre i limiti della critica del credo altrui e sono suscettibili di incitare all’intolleranza religiosa, lo Stato può legittimamente considerarle incompatibili con la libertà di pensiero, coscienza e religione ed adottare conseguenti e proporzionate misure restrittive.

4. Il rispetto dell’eguale dignità degli esseri umani costituisce uno dei fondamenti di una società democratica e pluralista. Pertanto, può considerarsi necessario, nelle società democratiche, punire o anche prevenire qualsiasi forma di espressione che possa diffondere, incitare, promuovere o giustificare la violenza basata sull’intolleranza. Ciò purché ogni formalità, condizione, restrizione o sanzione sia proporzionata rispetto alla finalità legittima perseguita.

5. Il requisito della necessità in una società democratica implica la verifica di un bisogno sociale impellente. Nel contesto della libertà di stampa, le Autorità godono di un margine di apprezzamento limitato, nel verificare se siffatto bisogno sussista. Peraltro, tale margine di apprezzamento si accompagna alla supervisione della Corte, cui spetta l’accertamento finale in merito alla compatibilità delle eventuali restrizioni con la libertà di espressione tutelata dalla Convenzione.

6. Il sindacato della Corte non si limita all’accertamento che il potere discrezionale dell’Autorità sia stato esercitato secondo ragionevolezza e buona fede. Si impone piuttosto di valutare se, alla luce del caso concreto, considerato nella sua interezza, le ragioni addotte dalla Stato siano rilevanti e sufficienti e se le misure adottate siano proporzionate alla finalità perseguita. Per apprezzare la proporzionalità delle misure, la Corte non deve aver riguardo soltanto al contenuto delle affermazioni sanzionate, bensì anche al contesto nel quale sono state formulate. Inoltre, anche la natura e la gravità della sanzione sono elementi da tenere in considerazione.