Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione disposta in assenza di un ragionevole sospetto. Limitazioni arbitrarie della libertà di espressione e del dibattito politico.
1. L’assenza di un “ragionevole” sospetto a fondamento della privazione della libertà personale spoglia l’art. 5, par. 1, let. c) CEDU dei suoi requisiti minimi. La detenzione basata sul “mero” sospetto della commissione di un reato viola l'art. 5, par. 1, lett. c) CEDU. Nel caso di specie, nessuna misura di deroga trovava applicazione.
2. La detenzione cautelare di taluni giornalisti disposta in considerazione delle opinioni critiche da loro espresse rispetto all’operato delle autorità governative costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione garantito dall’art. 10 CEDU. L’assenza di sufficienti elementi probatori utili a fondare le accuse rende la misura sproporzionata al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 10, par. 2 CEDU.
(Caso relativo alla detenzione di giornalisti turchi accusati di propaganda in favore di organizzazioni terroristiche, o comunque di assistenza alle stesse, unicamente in considerazione di taluni articoli pubblicati dal giornale Cumhuriyet in cui venivano espresse opinioni critiche rispetto all’operato del governo turco).
Note
I ricorrenti lamentavano tra l’altro la violazione dell’art. 18 CEDU, rappresentando in particolare che la loro detenzione era stata disposta con l’intento di punire il giornale Cumhuriyet per aver espresso opinioni critiche rispetto all’operato del governo turco e per aver rivelato informazioni che lo stesso governo avrebbe voluto nascondere. La Corte non rileva sufficienti elementi idonei a concludere che la detenzione imposta ai ricorrenti fosse funzionale a perseguire uno scopo contrario alla Convenzione.
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