Estradizione. Cittadinanza dell'Unione europea. Trattamento differenziato a seconda del momento in cui la cittadinanza è stata acquisita. Divieto di discriminazione.
Riferimenti normativi
Art. 18 TFUE
Art. 21 TFUE
Massima
Gli artt. 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla situazione di un cittadino dell’Unione europea, che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ed è oggetto di una domanda di estradizione rivolta a quest’ultimo Stato da uno Stato terzo, anche qualora il suddetto cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell’Unione.
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