Estradizione di un cittadino dell'Unione europea, arrestato in Stato membro diverso da quello di cittadinanza, verso gli Stati Uniti. Cooperazione giudiziaria in materia penale. Libera circolazione delle persone.
Riferimenti normativi
Art. 18 TFUE
Art. 21 TFUE
Massima
1. Quando un cittadino dell'Unione europea è oggetto di una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti e, al momento dell'arresto, il cittadino si trova in uno Stato Membro diverso da quello di nazionalità, il diritto dell'Unione europea si applica. Infatti, il cittadino in questione ha fatto uso della propria libertà di circolazione nel territorio dell'Unione e la richiesta è stata avanzata sulla base di un accordo di estradizione (del 25 giugno 2003) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.
2. In casi come quello di cui sopra, gli artt. 18 e 21 TFEU devono essere interpretati nel senso di non precludere allo Stato membro a cui viene chiesta l'estradizione di fare distinzione, sulla base del diritto costituzionale interno, fra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati membri, concedendo l'estradizione ma non permettendo l'estradizione dei propri cittadini. Ciò è possibile a condizione che lo Stato membro a cui è stata chiesta l'estradizione abbia messo lo Stato di cittadinanza dell'estradando nella condizione di poter chiedere la consegna dell'individuo sulla base di un mandato di arresto europeo e tale stato non si sia mosso in tale senso.
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