Estradizione di persona richiedente asilo politico per motivi di tipo razziale. Diritto alla libertà e sicurezza sotto il profilo della legittimità dell'arresto.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Art. 4 Prot. N. 4 CEDU
Massima
1. L'espulsione del ricorrente (un soggetto che aveva presentato richiesta di asilo sulla base di violenza di stampo razziale nel suo Paese di origine) è stata decisa dalle autorità governative senza dargli il tempo di rivolgersi alla competente corte penale. Di conseguenza, non è stata data al ricorrente la possibilità di far pronunciare una corte sulla legittimità del proprio arresto, determinandosi pertanto una violazione, sotto questo profilo, del suo diritto alla libertà e alla sicurezza.
2. Le autorità nazionali hanno deciso l'espulsione di un gruppo di stranieri senza previamente esaminare ogni singolo caso. Di conseguenza, il divieto di espulsioni collettive di cui all'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU è stato violato.
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