Estradizione negli Stati Uniti di una persona condannata per reati riconducibili al cybercrime. Rischio di maltrattamenti. Diritto alla libertà e alla sicurezza. Garanzie procedurali prima dell'estradizione.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
1. Non vi sono elementi per far ritenere che la persona in questione soffrirà trattamenti inumani o degradanti una volta raggiunti gli Stati Uniti per scontare la propria pena. Infatti, non sarà sottoposto a procedimenti speciali di carattere amministrativo (come quelli utilizzati, ad esempio, nei confronti di sospetti terroristi), né sarà detenuto in prigioni che possano far sospettare il rischio di violazione dei diritti basici dell'individuo. Non si può pertanto ritenere che la decisione di concedere l'estradizione verso gli Stati Uniti configuri una violazione dell'art. 3 CEDU.
2. Durante il periodo di detenzione precedente all'estradizione, il ricorrente non ha avuto a disposizione nessuno strumento processuale per richiedere che una corte si pronunciasse sulla legittimità della propria detenzione. Infatti, egli poteva solamente chiedere al pubblico ministero una revisione della decisione di incarcerarlo. Tuttavia, il pubblico ministero non può essere considerato alla stregua di una corte. Di conseguenza, l'art. 5, co. 4 CEDU è stato violato.
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