Estradizione di persona condannata per motivi di sicurezza nazionale. Collegamenti con organizzazioni terroristici. Rischio di trattamenti inumani o degradanti e/o pena di morte. Inammissibilità.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Art. 3 CEDU
Art. 1 Prot. N. 13 CEDU
Massima
Pur essendo stato dimostrato che, nello Stato di destinazione, il ricorrente subirebbe il rischio concreto di maltrattamenti e di pena di morte, se la condanna a morte è stata commutata in ergastolo non è possibile ritenere violati gli artt. 2 e 3 CEDU e 1 Prot. N. 13 CEDU. Inoltre, vi sono concrete possibilità che la condanna all'ergastolo venga poi ridotta e che la persona sia rimessa in libertà anzitempo. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
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