Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Avviso di deroga alla Convenzione ai sensi dell’art. 15, par. 3 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 15 CEDU
Descrizione
In assenza di un avviso di deroga alla Convenzione EDU formale e pubblico da parte dello Stato contraente interessato, come una dichiarazione di legge marziale o una proclamazione di stato di emergenza, l'art. 15 CEDU non trova applicazione.
(Caso relativo ai ricorsi presentati dalla Repubblica di Cipro a fronte dell’invasione e dell’occupazione dei territori ciprioti nel 1974 da parte della Turchia).
Note
La Commissione ha ritenuto la Turchia responsabile della violazione degli articoli 2 CEDU (Diritto alla vita), 5 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 CEDU (Diritto a un ricorso effettivo), nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU (Protezione della proprietà).
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