Obiezione di coscienza al servizio militare in Romania. Esclusione degli obiettori di coscienza, condannati per insubordinazione, dai benefici finanziari, quali le pensioni.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. È manifestamente infondata la domanda del ricorrente, che riteneva lesiva dell’Art. 9 CEDU in combinato disposto con l’Art. 14 CEDU, l’esclusione degli obiettori di coscienza, condannati per insubordinazione militare, dalla categoria delle “vittime di persecuzione politica”.
2. Sebbene gli obblighi positivi derivanti dall’Art. 14 CEDU possano obbligare lo Stato a eliminare le conseguenze negative subite dagli obiettori di coscienza per eventuali condanne per insubordinazione militare, essi non implicano in alcun modo la valorizzazione di dette convinzioni in modo positivo, ad esempio concedendo vantaggi economici, riservati ad altre categorie di persone.
(Il Sig. Baciu era un avventista del settimo giorno, arruolato durante l'era comunista e condannato per essersi rifiutato di prestare il giuramento e di partecipare ad attività militari di sabato. Dopo il crollo del comunismo e l'instaurazione del regime democratico, non gli era stata accordata una pensione più alta e altri vantaggi concessi dalla legge nazionale alle vittime di persecuzione politica).
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