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Elçi e Altri c. Turchia, Nn. 23145/93, 25091/94, Corte EDU (Quarta Sezione), 13 novembre 2003

Abstract

Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Illegittima detenzione di avvocati turchi accusati di prestare assistenza al PKK. Perquisizione e sequestro in violazione della normativa emergenziale.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 8 CEDU
Art. 15 CEDU
 

Massima

1. L'avvocatura svolge un ruolo fondamentale nelle società democratiche, contribuendo al mantenimento dei principi dello Stato di diritto e al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Ingiuste ingerenze nel libero esercizio della professione legale pregiudicano l’effettiva implementazione delle disposizioni della Convezione, in particolare del diritto a un equo processo e del diritto alla sicurezza personale. 

2. L'art. 5, par. 1 CEDU prevede che le misure di privazione della libertà personale debbano essere legittime e conformi alle procedure previste dalla legge. Anche se è possibile derogare alle disposizioni della Convenzione in caso di pericolo pubblico per la vita della nazione, una detenzione di per sé illegittima potrà ritenersi legittimata solo qualora risulti strettamente richiesta dalle esigenze della situazione, come stabilito dall'art. 15, par. 1 della Convenzione.

3. La perquisizione di abitazioni e di studi professionali e il contestuale sequestro di documentazione personale e riservata, eseguiti in violazione della normativa emergenziale rilevante, costituiscono un’ingerenza ingiustificata nel diritto al rispetto della vita privata e familiare. In particolare, le ingerenze in questione non risultano “previste dalla legge” come richiesto dall'art. 8, par. 2 CEDU.
(Caso relativo alla detenzione di avvocati turchi accusati di prestare a vario titolo assistenza al PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan)).