Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Art. 15 CEDU
Massima
Qualora sussista uno stato d’urgenza ai sensi dell’art. 15 CEDU, la mancata tempestiva traduzione davanti all’autorità giudiziaria di sospettati terroristi soggetti a misure detentive non viola la Convenzione EDU. In presenza di una minaccia per la vita della nazione, infatti, gli Stati contraenti, nei limiti del loro margine di apprezzamento, sono liberi di adottare i provvedimenti che ritengono più idonei a fronteggiare le esigenze della situazione, anche in deroga alla Convenzione.
(Nel caso di specie, il ricorrente, arrestato e detenuto per un periodo pari a sette giorni in considerazione del suo presunto coinvolgimento in attività paramilitari, lamentava la violazione dell’art. 5, par. 3 CEDU, a fronte dell’assenza di un controllo giudiziario sulla sua detenzione. Accertata la sussistenza di una situazione emergenziale in Irlanda del Nord all’epoca dei fatti, la Corte reputa il ricorso inammissibile).
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