Obiezione di coscienza e leva militare in Austria. Obiezione di coscienza totale per i ministri di culto.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
Viola l’Art. 9 in combinato disposto con l’Art. 14 CEDU il diniego dell’obiezione di coscienza totale (al servizio militare e, al tempo stesso, al servizio civile alternativo) per i ministri di culto di cc.dd. associazioni religiose “registrate”, laddove tale trattamento giuridico sia riservato ai ministri di culto di cc.dd. associazioni religiose “riconosciute”.
(Nel caso di specie, il ricorrente era un Testimone di Geova a cui era stata negata l’obiezione di coscienza totale. La comunità dei Testimoni di Geova, al tempo, godeva dello status di associazione “registrata” e non “riconosciuta”).
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