Diniego da parte di uno Stato membro di concedere assegni familiari (o credito d’imposta) per figlio a carico ai cittadini di altro Stato membro che non abbiano un diritto di soggiorno legale.
Riferimenti normativi
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Massima
1. Devono essere qualificate come prestazioni assistenziali, ai sensi dell’art. 1 e 3 del regolamento n. 883/2004, le prestazioni familiari destinate a coprire in parte le spese che deve sopportare una persona avente uno o più figli a carico, e concesse a chiunque ne faccia richiesta, al pari del credito d’imposta per figlio a carico, il cui importo varia a seconda dei redditi familiari, del numero di figli a carico nonché di altri fattori relativi alla situazione individuale della famiglia interessata.
2. La verifica della regolarità del diritto di soggiorno, in aggiunta alla verifica del rispetto del criterio della residenza abituale nel territorio dello Stato membro ospitate, previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera j), di tale medesimo regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali, deve ritenersi proporzionale al perseguimento del suddetto obiettivo, laddove non abbia carattere sistematico ma venga attuata soltanto in caso di dubbio sulla sua assenza.
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