Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una prestazione sociale supplementare per i rappresentanti sportivi solo ai propri cittadini. Discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Riferimenti normativi
Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
Massima
L’art. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione (supplementare) versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato uno Stato membro nell’ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Inoltre, l’art. 7 del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.
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