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Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner, Causa C-362/14, CGUE (Grande Camera), 6 ottobre 2015

Abstract

Dati personali e protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati e trasferimento degli stessi verso paesi terzi da parte dell’UE. Relativi poteri delle autorità di controllo nazionali.
 

Riferimenti normativi

Art. 7, 8, 47 CDFUE

Massima

L’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione (come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, sull’adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato), non osta a che un’autorità di controllo di uno Stato membro esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest’ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.

Decisioni conformi

C-311/18