La Quadrature du Net et al. c. Premier ministre et al., Cause riunite C- 511/18, C‑512/18 e C-520/18, CGUE (Grande Camera), 6 ottobre 2020
Aree tematiche
Avvocato generale
Presidente
Relatore
Abstract
Protezione dei dati personali in contro-bilanciamento con la tutela della sicurezza interna.
Riferimenti normativi
Direttiva 2002/58 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
Massima
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a misure legislative che prevedono a titolo preventivo una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Per contro, non osta a misure legislative che consentano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile; che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile; che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della sicurezza pubblica, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e che consentano il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica mediante un provvedimento dell’autorità competente di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati se tali misure garantiscono garanzie effettive contro il rischio di abusi.
Analogamente, non osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ricorrere all’analisi automatizzata nonché alla raccolta in tempo reale, in particolare, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione in situazioni nelle quali uno Stato membro si trova ad affrontare una minaccia grave per la sicurezza nazionale che si rivela reale e attuale o prevedibile e il ricorso a tale analisi può essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente; e quando il ricorso a una raccolta in tempo reale dei dati è limitato alle persone nei confronti delle quali esiste un valido motivo per sospettare che esse siano implicate in attività di terrorismo ed è soggetto a un controllo preventivo, effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, la cui decisione ha effetto vincolante, al fine di accertarsi che tale raccolta in tempo reale sia autorizzata soltanto nei limiti di quanto strettamente necessario.
Detto articolo 15, paragrafo 1, interpretato alla luce del principio di effettività, impone al giudice penale nazionale di non tenere conto delle informazioni e degli elementi di prova ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione incompatibile con il diritto dell’Unione, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di persone sospettate della commissione di reati, qualora dette persone non siano in grado di prendere efficacemente posizione su tali informazioni ed elementi di prova, che provengono da un settore che esula dalla competenza dei giudici e che possono influenzare in modo preponderante la valutazione dei fatti.
Decisioni conformi
C-623/17