Impossibilità di esercitare il diritto di elettorato per i condannati ad una pena detentiva e diritto a libere elezioni.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. La previsione di una limitazione al diritto di elettorato per i detenuti, qualora si presenti come generale, automatica ed indiscriminata rispetto alla durata, alla natura ed alla gravità della pena, costituisce una violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 della CEDU.
2. Quando la limitazione al diritto elettorale è di natura assoluta e viene applicata indistintamente a tutti i detenuti costituisce una violazione al diritto elettorale.
(Nel caso di specie, un detenuto era stato privato del diritto di voto in vista delle elezioni parlamentari in ragione di una condanna che stava scontando).
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