Registrazione tardiva da parte delle autorità nazionali di alcuni candidati alle elezioni e diritto a libere elezioni.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Sebbene l’art. 3 Protocollo 1 CEDU sia formulato in modo tale da vincolare gli Stati contraenti a tenere elezioni libere ed a intervalli regolari, in modo tale da garantire la libera espressione dell'opinione del popolo, piuttosto che in termini di un particolare diritto o libertà, la Corte ha affermato che da questa disposizione derivano anche diritti individuali, tra cui il diritto di voto e il diritto di presentarsi alle elezioni.
2. La tardiva registrazione da parte delle autorità competenti di alcuni candidati che intendono presentarsi alle elezioni costituisce una violazione dell’art. 3 Protocollo 1 CEDU, in quanto viene messo in serio rischio il diritto individuale dei candidati di presentarsi liberamente ed effettivamente alle elezioni in condizioni eque e democratiche. Inoltre, il diritto a libere elezioni viene limitato in misura tale da comprometterlo in modo significativo.
(Nel caso di specie, le autorità azere avevano inizialmente negato la possibilità per i ricorrenti di candidarsi alle elezioni, salvo, poi, accettare le candidature, ma in un momento talmente a ridosso delle elezioni da pregiudicare in maniera sensibile le possibilità dei ricorrenti di essere eletti).
Cookies
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy