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Abdalov e altri c. Azerbaigian, Nn. 28508/11, 37602/11, 43776/11, Corte EDU (Quinta sezione), 11 luglio 2019

Data
11/07/2019
Tipologia Sentenza
Numerazione 28508/11

Abstract

Registrazione tardiva da parte delle autorità nazionali di alcuni candidati alle elezioni e diritto a libere elezioni.

Riferimenti normativi

Art. 3 Prot. 1 CEDU

Massima

1. Sebbene l’art. 3 Protocollo 1 CEDU sia formulato in modo tale da vincolare gli Stati contraenti a tenere elezioni libere ed a intervalli regolari, in modo tale da garantire la libera espressione dell'opinione del popolo, piuttosto che in termini di un particolare diritto o libertà, la Corte ha affermato che da questa disposizione derivano anche diritti individuali, tra cui il diritto di voto e il diritto di presentarsi alle elezioni.

2. La tardiva registrazione da parte delle autorità competenti di alcuni candidati che intendono presentarsi alle elezioni costituisce una violazione dell’art. 3 Protocollo 1 CEDU, in quanto viene messo in serio rischio il diritto individuale dei candidati di presentarsi liberamente ed effettivamente alle elezioni in condizioni eque e democratiche. Inoltre, il diritto a libere elezioni viene limitato in misura tale da comprometterlo in modo significativo.
(Nel caso di specie, le autorità azere avevano inizialmente negato la possibilità per i ricorrenti di candidarsi alle elezioni, salvo, poi, accettare le candidature,  ma in un momento talmente a ridosso delle elezioni da pregiudicare in maniera sensibile le possibilità dei ricorrenti di essere eletti).