Esclusione arbitraria di un partito politico in vista delle elezioni e diritto a libere elezioni.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Rispetto all’art. 3 del Protocollo 1 della CEDU gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento, ma spetta comunque alla Corte accertarsi che determinate previsioni non riducano i diritti elettorali in misura tale da pregiudicarne l’essenza stessa e privarli della loro efficacia.
2. La decisione delle autorità nazionali di escludere un partito dalle imminenti elezioni, quando basata su prove insufficienti e priva di una motivazione – oltre che di garanzie sufficienti nel procedimento – costituisce una violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 e degli standard posti da questo.
(Nel caso di specie, il partito politico moldavo “Patria” era stato escluso dalle elezioni nazionali, che si sarebbero tenute di lì a tre giorni, a causa di un utilizzo di fondi stranieri non dichiarati).
Cookies
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy