Disparità di trattamento in ambito elettorale tra cittadini ciprioti e discriminazione su base etnica.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Gli Stati, nel disciplinare le elezioni parlamentari, godono di un largo margine di apprezzamento, ma questo non dovrebbe essere tale da escludere alcuni cittadini dalla partecipazione politica. Quando questo accade si è di fronte alla violazione dell’art. 3 Protocollo 1 della CEDU.
2. In particolare, impedire il diritto di elettorato ad alcuni cittadini in base alla loro appartenenza etnica costituisce una discriminazione in violazione dell’art. 14 della CEDU.
(Nel caso di specie, l’impedimento che il Ministero degli interni cipriota oppone nei confronti di un suo cittadino ad essere iscritto nel registro dei votanti per l’elezione del Parlamento, solo perché di etnica turca, costituisce una palese discriminazione, che non trova una giustificazione oggettiva o ragionevole).
Cookies
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy