Terrorismo. Uccisione di soggetti nel corso di operazioni militari in Iraq nell'ambito della war on terror. Diritto alla vita. Obbligo dello Stato di condurre indagini effettive.
Riferimenti normativi
Art. 1 CEDU
Art. 2 CEDU
Massima
1. Nell'ambito di operazioni militari condotte dal Regno Unito in cooperazione con gli Stati Uniti ai fini di combattere la c.d. war on terror in Iraq, si deve ritenere sussistente la giurisdizione del Regno Unito ai sensi dell'art. 1 CEDU.
2. Di conseguenza, era dovere del Regno Unito condurre indagini effettive sulla morte di alcuni civili iracheni nell'ambito di un bombardamento. Il fatto che il Regno Unito non abbia mai aperto un'indagine su queste morti configura una violazione del profilo procedurale dell'art. 2 CEDU.
Note
La sentenza Al-Skeini è considerata un leading case nell'ambito del c.d. effetto extraterritoriale della tutela dei diritti umani.
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