Viola l’art. 10 della CEDU, letto alla luce dell’art. 9, il diniego opposto dall’Autorità statale rispetto all’importazione di testi di natura religiosa, destinati ad attività di proselitismo, motivato in ragione dei loro contenuti asseritamente intolleranti.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
1. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel disciplinare la libertà di espressione rispetto a materie suscettibili di offendere intimi convincimenti personali, connessi alla sfera della libertà religiosa, oppure di incitare all’odio religioso o all’intolleranza. Nondimeno, tale margine di apprezzamento non è illimitato, ma si accompagna alla supervisione della Corte, cui spetta il giudizio finale in merito alla compatibilità delle eventuali restrizioni con le norme convenzionali.
2. Alla Corte si impone di verificare se, alla luce delle circostanze del caso concreto, le restrizioni imposte alla libertà di espressione rispondano a un bisogno sociale impellente e se esse siano proporzionate rispetto alla legittima finalità perseguita. Invero, il sindacato della Corte si impone necessario soprattutto in ragione del carattere indeterminato della nozione di rispetto dei convincimenti religiosi altrui e del conseguente rischio di una compressione irragionevole della libertà di espressione, sotto le spoglie di un’azione adottata per impedire la diffusione di materiale asseritamente offensivo.
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