Terrorismo internazionale. Estradizione e rischio di tortura. Diritto ad un processo equo e relative garanzie procedurali. Violazione dell'art. 6 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 6 CEDU
Massima
1. L'estradizione di un soggetto, condannato per reati di tipo terroristico, dal Regno Unito alla Giordania violerebbe l'art. 6 CEDU, in quanto non vi sono sufficienti garanzie che, una volta in Giordania, la persona in questione non sarebbe sottoposta a tortura a fini di ottenimento di prove. Si configurerebbe quindi, a giudizio della Corte, un "flagrante diniego di giustizia".
2. Spetta al ricorrente dimostrare se l'espulsione o estradizione verso uno Stato terzo configurerebbe un flagrante diniego di giustizia. Lo standard probatorio è quello del "rischio concreto". Qualora tali elementi vengano addotti dal ricorrente, spetta poi allo Stato resistente dirimere dubbi al riguardo.
3. L'utilizzo di prove ottenute sulla base della tortura viola l'art. 6 CEDU anche quando tali dichiarazioni siano state rese non dalla persona sottoposta a procedimento, ma da un terzo.
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