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Commissione Europea c. Austria, Causa C‑147/03, CGUE (Seconda Camera), 7 luglio 2005

Abstract

Normativa interna di uno Stato membro che prevede per gli studenti di altri Stati membri condizioni di ammissione agli studi universitari diverse da quelle richieste ai propri studenti. Discriminazione indiretta basata sulla nazionalità.

Riferimenti normativi

Art 18 TFEU
Art 165 TFEU
Art 166 TFEU

Massima

1. L'interesse legittimo che uno Stato membro dell’Unione può avere ad impedire che taluni dei suoi cittadini, avvalendosi delle facilitazioni create in forza del Trattato, si sottraggano abusivamente al vigore della propria normativa nazionale in materia di formazione professionale, non giustifica trattamenti discriminatori.  La facoltà per gli studenti di uno Stato membro dell’Unione di accedere all’istruzione superiore in un altro Stato membro alle stesse condizioni dei titolari di diplomi conseguiti in quest’ultimo Stato costituisce, infatti, l’essenza del principio della libera circolazione degli studenti garantito dal Trattato, e non può pertanto configurare di per sé un abuso di tale diritto.

2. La normativa interna di uno Stato membro che prevede, come condizione di accesso agli studi universitari, oltre il diploma di studi secondari, anche il possesso dei requisiti d'accesso agli studi superiori o universitari nel diverso Stato membro che ha rilasciato il diploma, sfavorisce i titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in un altro Stato membro, in quanto non possono accedere agli studi superiori alle stesse condizioni vigenti per i titolari dell'equivalente diploma rilasciato dallo Stato stesso. Una tale disciplina, sebbene applicabile indistintamente a tutti gli studenti, è tale da pregiudicare maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato che l’abbia prevista, delineando una differenza di trattamento che determina una discriminazione indiretta in base alla nazionalità.
 
(Caso relativo ad una normativa interna di uno Stato membro che dispone che gli studenti che hanno conseguito il diploma d'istruzione secondaria in un altro Stato membro e che intendono intraprendere un determinato corso di studi superiori o universitari devono non soltanto produrre il detto diploma, ma altresì provare di possedere i requisiti d'accesso agli studi superiori o universitari nello Stato che ha rilasciato il loro diploma, quali, in particolare, il superamento di un esame di accesso o il conseguimento di un livello sufficiente per essere inclusi nel numero chiuso).