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Ismailova c. Russia, N. 37614/02, CorteEDU (Prima Sezione), 2 giugno 2008

Abstract

Diniego di affidamento del minore fondato sull’appartenenza religiosa del genitore. Onere di fornire la prova concreta e diretta dell’influenza negativa della religione sul minore.

 

Riferimenti normativi

Art 14 CEDU
Art 8 CEDU

Massima

1. La scelta operata dalle Autorità nazionali di negare l’affidamento ad un genitore in ragione della sua appartenenza ad una minoranza religiosa realizza una disparità di trattamento che può essere considerata discriminatoria solo in assenza di una giustificazione obiettiva e ragionevole, ovvero se non è giustificata da uno scopo legittimo e non sussiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito. 

2. In mancanza di una prova concreta e diretta dell’influenza negativa della religione della richiedente sulla crescita e sulla quotidianità dei figli, la scelta di negarle l’affidamento degli stessi non è una misura ragionevolmente proporzionale rispetto all’obiettivo perseguito, ovvero il miglior interesse del minore. Pertanto essa non determina un trattamento discriminatorio lesivo della vita privata e famigliare.