Rifiuto da parte dello Stato membro ospitante di concedere al figlio del lavoratore proveniente da uno Stato membro un sussidio scolastico previsto a favore dei propri cittadini. Trattamento discriminatorio incompatibile con l’art. 12 del Regolamento 1612/1968.
Riferimenti normativi
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
Massima
1. Benché, a norma del Trattato, il settore dell'istruzione e della preparazione professionale non rientri, di per sé stesso, nella competenza delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l'esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa aver ripercussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione.
2. Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole «alle stesse condizioni previste per i cittadini» del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni di ammissione, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell'insegnamento e, dunque, anche dei vantaggi economici previsti dalle leggi interne di questo paese al fine di promuovere l'istruzione.
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