Incitamento all’odio etnico tramite la diffusione di volantini durante una campagna elettorale. Legittima limitazione della libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Un discorso politico che promuove l’odio e la discriminazione su base etnica, culturale o religiosa rappresenta un pericolo per la pace sociale e la stabilità degli Stati democratici e legittima le autorità nazionali a limitare la libertà di espressione. Per essere qualificato come tale, infatti, l’incitamento all’odio non richiede necessariamente l’incoraggiamento a compiere un atto di violenza o a un atto criminale.
2. Sebbene i politici godano di un’ampia libertà di espressione nel contesto elettorale, è di fondamentale importanza che evitino dichiarazioni suscettibili di alimentare l’intolleranza. Nel prospettare soluzioni alle problematiche legate all’immigrazione, devono astenersi da atteggiamenti o commenti capaci di promuovere la discriminazione razziale. Ciò potrebbe infatti causare tensione sociale e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche.
(Nel caso di specie, il ricorrente, membro del Parlamento e presidente del partito politico Front National in Belgio, era stato condannato per incitamento alla discriminazione razziale. In particolare, durante la campagna elettorale, aveva distribuito volantini recanti slogan contro gli immigrati. La Corte rileva che le espressioni contestate presentavano natura discriminatoria e segregazionista ed evidenzia che il contesto in cui erano state divulgate ne aveva amplificato la diffusione, con un possibile impatto sull’ordine pubblico e sulla coesione sociale. Per queste ragioni, ritiene che l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente fosse necessaria in una società democratica).
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