Garanzie procedurali nell'ambito del processo penale nei confronti di un soggetto condannato per attività terroristica. Rigetto del ricorso per violazione dell'art. 6 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 6 CEDU
Massima
1. Il ricorrente, condannato per reati di stampo terroristico, non risulta essere stato sottoposto a doppia incriminazione, in quanto il secondo procedimento penale ha preso in considerazione fatti che non erano stati esaminati nel primo.
2. Non solo il secondo procedimento penale ha interessato il ricorrente per fatti diversi da quelli di cui al precedente procedimento, ma si trattava anche di fatti che costituivano serie violazioni dei diritti fondamentali protetti dall'art. 2 CEDU (in quanto atti di terrorismo). Gli Stati sono tenuti a perseguire penalmente e punire i colpevoli di questi gravi reati, sempre tenendo in considerazione i diritti processuali dell'imputato.
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