Revoca della cittadinanza francese di un soggetto con doppia nazionalità sulla base della partecipazione a reati di stampo terroristico.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. La privazione della cittadinanza, decisa dalle autorità francesi nei confronti dei ricorrenti, non costituisce un’interferenza sproporzionata con il diritto alla vita privata e familiare.
2. La decisione di privare un soggetto della cittadinanza non costituisce una sanzione sproporzionata qualora quest’ultimo goda di doppia cittadinanza. Infatti, in tal modo si evita il rischio di apolidia.
3. La privazione della cittadinanza, come prevista dal codice civile francese, non è una sanzione di carattere penale. Di conseguenza, non si può sostenere che privare della cittadinanza un soggetto già condannato per un reato di stampo terroristico costituisca un bis in idem.
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