Il divieto imposto dal datore di lavoro pubblico al proprio dipendente di vestirsi con abiti femminili non viola il diritto al rispetto della propria vita privata ex art. 8 CEDU e non realizza una discriminazione di genere ex art 14 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. I vincoli imposti alla scelta del modo di vestire di una persona costituiscono un'interferenza con il diritto al rispetto della propria vita privata tutelato dall'articolo 8 par. 1 della Convenzione. Tuttavia, fintanto che un codice di abbigliamento consente al datore di lavoro pubblico di tutelare il proprio corretto funzionamento e adempiere ai propri doveri per conto del pubblico, si può ritenere che l'interferenza persegua lo scopo legittimo della "protezione dei diritti e delle libertà altrui", come enunciato al paragrafo 2 dell'articolo 8. D'altra parte, il requisito che i dipendenti si vestano "in modo appropriato" al loro genere, può essere ragionevolmente considerato dal datore di lavoro un aspetto necessario per salvaguardare la propria immagine pubblica e, quindi, proporzionato allo scopo legittimo perseguito.
2. Fintanto che la politica datoriale di richiedere un abbigliamento appropriato è applicata a entrambi i sessi, non si può ritenere sussistente una discriminazione in base al sesso.
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