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Ministerio Fiscal, Causa C-207/16, CGUE (Grande Camera), 2 ottobre 2018

Abstract

Accesso delle autorità pubbliche ai dati che consentono di identificare i titolari di carte SIM attivate con un telefono cellulare rubato.

Riferimenti normativi

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
Art. 7 CDFUE
Art. 8 CDFUE

Massima

Qualora l’accesso delle autorità pubbliche a dati personali per ragioni connesse al contrasto della criminalità non comporti un’ingerenza grave nei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati, non viene richiesta, ai fini della legittimità dell’accesso e dell’obiettivo perseguito mediante esso, la sussistenza di un reato grave, in applicazione del principio di proporzionalità. Una misura che consenta alle autorità nazionali competenti di accedere, per un periodo limitato, ai dati di identificazione dei titolari dei numeri attivati su un telefono cellulare rubato non rappresenta un’ipotesi di ingerenza grave nei diritti fondamentali, e potrà quindi essere giustificata dall’obiettivo del perseguimento di qualsiasi reato. (Domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, presentata a fronte del rifiuto di un giudice istruttore spagnolo di concedere alla polizia l’accesso ai dati personali conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica).

Note

  • I giudici risolvono la questione richiamando il rapporto consequenziale tra obiettivo perseguito dalle autorità e gravità dell’ingerenza, già affermato nella pronuncia Tele2 Sverige, secondo cui, sulla base del principio di proporzionalità, solo la lotta alla criminalità connotata dal carattere di gravità legittima un’ingerenza grave nei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati. 
  • Si noti che il giudice del rinvio aveva domandato alla Corte di chiarire la nozione di gravità del reato capace di giustificare l’accesso ai dati. A proposito la Corte evidenzia che, per stabilire quale criterio debba essere utilizzato per determinare la gravità di un reato, è necessario un vaglio preventivo circa la gravità dell’ingerenza. Tale iter argomentativo ha portato la Corte ad esimersi dal definire i criteri determinanti la gravità del reato, che non risultavano più necessari avendo riscontrato, nel caso di specie, un’ingerenza non grave.