Libera circolazione delle merci. Normativa nazionale che sancisce il divieto di esercitare attività commerciali domenicali. Deroghe religiosamente orientate rispetto alle norme del mercato unico.
Riferimenti normativi
Art. 30 Trattato CEE
Art. 36 Trattato CEE
Massima
Le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al minuto sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche, intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali la cui valutazione spetta agli Stati membri.
(Nel caso di specie, una normativa nazionale vietava l’apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto, determinando un calo del volume delle vendite, e in particolare delle vendite di articoli importati da altri Stati membri. Secondo la Corte, il divieto di restrizioni quantitative all’importazione ai sensi dell’art. 30 del trattato CEE non trova applicazione alla normativa in questione qualora gli effetti restrittivi sugli scambi comunitari che ne possono eventualmente conseguire non eccedano il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere).
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