Parità di trattamento tra uomini e donne. Limitazione dell’accesso delle donne alla carriera militare nelle Forze armate.
Riferimenti normativi
Direttiva del Consiglio 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
Massima
1. Nel determinare la portata di qualsiasi deroga ad un diritto fondamentale, come quello della parità di trattamento fra uomini e donne, occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali sui quali è basato l’ordinamento comunitario.
2. Il principio di proporzionalità esige che le limitazioni ad un diritto fondamentale non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze di pubblica sicurezza.
3. La totale esclusione delle donne dagli impieghi militari comportanti l’uso di armi non rientra nell’ambito delle disparità di trattamento che la direttiva 76/207/CEE consente ai fini della protezione della donna e, in particolare, della sua condizione biologica e delle relazioni con i figli.
(Nel caso di specie, la domanda di arruolamento volontario nelle Forze armate federali presentata da una cittadina tedesca era stata rigettata, in quanto la legislazione tedesca non consente di reclutare donne in settori diversi da quelli della sanità e della musica militare, sulla base di un principio costituzionale che vieta alle stesse di svolgere un servizio armato. Secondo la Corte, anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui esse dispongono in materia, le autorità nazionali, ritenendo in generale che tutte le Forze armate dovessero essere composte esclusivamente da uomini, hanno violato il principio di proporzionalità).
Note
Il caso in esame ha sottoposto alla Corte di giustizia un conflitto tra una norma della Costituzione tedesca (l’art. 12 del Grundgesetz, secondo il quale il servizio militare obbligatorio poteva essere imposto esclusivamente agli uomini) ed un principio fondamentale del diritto comunitario (il divieto di discriminazione sulla base del sesso). A seguito della decisione pronunciata dal giudice comunitario, la Germania ha modificato il testo dell’art. 12 del Grundgesetz.
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