Temporanea restrizione alla trasmissione di un canale televisivo per contrastare l’incitamento all’odio.
Riferimenti normativi
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi)
Massima
Uno Stato membro può, per motivi di ordine pubblico, quali attività di contrasto all’incitamento all’odio, imporre l’obbligo di trasmettere o ritrasmettere temporaneamente un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento. Tali misure non rientrano dell’ambito di applicazione dell’art. 3, par. 1 e 2 della direttiva 2010/13/UE, non impedendo la ritrasmissione propriamente detta di programmi televisivi. (Nel caso di specie, la Commissione radiotelevisiva della Lituania adottava, conformemente alla normativa lituana, una misura che, per un periodo di dodici mesi, limitava la trasmissione del canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. Ciò avveniva in ragione della messa in onda, sul canale in questione, di contenuti che incitavano all’ostilità e all’odio sulla base della nazionalità, riguardanti la condotta di lituani e lettoni durante l’Olocausto e la politica interna nazionalista e neofascista dei paesi baltici. La Baltic Media Alliance Ltd, società registrata nel Regno Unito e responsabile della distribuzione del canale NTV Mir Lithuania, richiedeva l’annullamento della decisione, lamentando, in particolare, la violazione della direttiva 2010/13/UE. A proposito è proposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 3, par. 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE).
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