Istigazione alla violenza a mezzo stampa. Illegittima limitazione della libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Quando le opinioni espresse in un articolo di giornale non istigano all’odio o all’intolleranza, né rappresentano una minaccia per l’integrità territoriale o per la sicurezza pubblica, né negano i principi democratici, non è ammessa alcuna ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
2. Il discorso politico è per sua natura controverso e, spesso, utilizza un linguaggio virulento. La circostanza che vengano espresse opinioni critiche rispetto alla politica ufficiale non è di per sé sufficiente a legittimare un’ingerenza nella libertà di espressione.
(Caso relativo alla condanna del caporedattore di un giornale locale per incitamento all'odio e offesa alla dignità umana. Nello specifico, il ricorrente aveva pubblicato due articoli, presumibilmente scritti da due leaders separatisti ceceni, in cui le autorità russe venivano ritenute responsabili del conflitto in corso nel Repubblica cecena. In uno dei due scritti, l’autore affermava che il popolo ceceno era sottoposto a un continuo genocidio orchestrato dal Cremlino. La Corte ha ritenuto che, sebbene altamente critici, gli articoli non integrassero un’ipotesi di incitamento all'odio o all'intolleranza suscettibile di sfociare in violenza. Le dichiarazioni commentavano semplicemente le politiche governative intraprese nella regione, risultando così parte del dibattito politico relativo a una questione di interesse generale. Di conseguenza, viene riscontrata la violazione dell'art. 10 CEDU).
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