Commenti relativi all’origine etnica dei membri della giuria di una corte d’assise. Illegittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
La sanzione disciplinare imposta al ricorrente per aver affermato pubblicamente “una giuria di bianchi, tutti bianchi, in cui non tutte le comunità sono rappresentate” in riferimento alla composizione etnica della giuria di una corte d’assise viola l’art. 10 CEDU. La Corte ha evidenziato che dalle affermazioni del ricorrente non emergono accuse di pregiudizio razziale. Il riferimento alle origini etniche dei giurati deve essere collocato, piuttosto, in un più ampio dibattito relativo al tema della diversità nella selezione dei giurati e al collegamento tra la composizione delle giurie e le decisioni adottate. L’espressione sanzionata concerne, pertanto, questioni di pubblico interesse, trattandosi di una dichiarazione relativa all’organizzazione del sistema giudiziario penale. In conseguenza, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non risulta giustificata dal proposito delle autorità nazionali di “proteggere la reputazione e i diritti altrui”.
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