Divieto di costituire un’associazione il cui statuto contiene espressioni antisemite. Abuso del diritto alla libertà di associazione.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 17 CEDU
Massima
La decisione delle autorità polacche di proibire la costituzione di un’associazione il cui statuto conteneva espressioni antisemite ed offensive non rappresenta un’illegittima ingerenza nel diritto alla libertà di associazione, né risulta discriminatoria nei confronti dei ricorrenti. L’art. 11 CEDU non consente, infatti, comportamenti contrari al testo e allo spirito della Convenzione. Invocare la Convenzione per giustificare attività contrarie ai diritti e delle libertà in essa sanciti configura un’ipotesi di abuso di diritto ex art. 17 CEDU.
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