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Balsytė-Lideikienė c. Lituania, N. 72596/01, Corte EDU (Terza Sezione), 4 novembre 2008

Abstract

Istigazione all’odio antisemita a mezzo stampa. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Espressioni nazionaliste ed etnocentriche, capaci di ledere la reputazione e i diritti altrui fomentando l'odio etnico, non rientrano nell'ambito di tutela garantito dall'art. 10 CEDU. La libertà di espressione può essere, infatti, soggetta a restrizioni qualora esse risultino "necessarie in una società democratica".

(Nel caso di specie, la ricorrente, fondatrice e proprietaria di una casa editrice, lamentava la violazione dell'art. 10 CEDU in considerazione delle sanzioni amministrative a lei applicate a fronte della pubblicazione del “Calendario lituano 2020” contenente dichiarazioni che incitavano all'odio etnico. In particolare, nel calendario erano riportati riferimenti ai polacchi e al popolo ebraico come autori di genocidio e di crimini di guerra contro i lituani. Considerando il contenuto dello scritto in questione e il contesto in cui era avvenuta la pubblicazione, la Corte ha affermato che le autorità nazionali non avevano oltrepassato il proprio margine di apprezzamento valutando che emergesse, nel caso concreto, il bisogno sociale urgente di adottare provvedimenti contro la ricorrente. Inoltre, ha ritenuto che la sanzione inflitta fosse proporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito, consistente nella tutela della reputazione e dei diritti altrui.  Di conseguenza, la Corte non rileva alcuna illegittima ingerenza nella libertà di espressione della ricorrente).