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Bahtiyar Fathi c. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, Causa C-56/17, CGUE (Seconda Sezione), 4 ottobre 2018

Data
04/10/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione C-56/17

Abstract

Requisiti per la concessione dello status di rifugiato. Timore di subire persecuzioni religione e nozione di “atto persecutorio”.

Riferimenti normativi

Art. 10 CDFUE  
Art. 18 CDFUE   
Regolamento (UE) N. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
Direttiva 2011/95/EU, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
Direttiva 2013/32/EU, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Massima

1. Nell’esame di una domanda di protezione internazionale su motivi di persecuzione fondati sulla religione, tali motivi possono essere qualificati come “persecuzione” in considerazione della loro gravità, senza che sia necessario che incidano su ciascuna componente della nozione di religione.

2. Nell’ambito di domande di protezione internazionale fondate su un timore di persecuzione per motivi religiosi, si deve tener conto dello status individuale e della situazione personale del richiedente, delle sue convinzioni religiose, delle circostanze in cui esse sono state acquisite, del modo in cui egli intende e vive la sua fede o il suo ateismo, del suo rapporto con gli aspetti dottrinali, rituali o prescrittivi della religione a cui dichiara di appartenere o da cui intende discostarsi, del suo eventuale ruolo nella trasmissione della sua fede o ancora di una combinazione di fattori religiosi e di fattori identitari, etnici o di genere (par. 88).

3. Durante l’esame di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l’autorità competente deve determinare se sussista un timore fondato di persecuzione, senza tener conto del fatto che il divieto di cui trattasi, che dà origine al timore della persecuzione, sia considerato necessario per salvaguardare l’ordine pubblico nel paese di origine.   
(Nel caso di specie il Sig. Fathi, cittadino iraniano di etnia curda, vedeva respinta la domanda di protezione internazionale, motivata dalla persecuzione per motivi religiosi di cui era vittima, da parte dalle autorità iraniane. Le sue dichiarazioni erano state considerate viziate da significative contraddizioni e l’intero racconto era stato considerato inverosimile).