Riconoscimento del divorzio pronunciato innanzi a una corte religiosa in un paese terzo.
Riferimenti normativi
Art. 9 CDFUE
Regolamento 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
Massima
Il divorzio risultante da una dichiarazione di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso non rientra nella competenza ratione materiae del Regolamento (UE) n. 1259/2010, sull’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Nell'ambito di applicazione di tale Regolamento rientrano, infatti, unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale ovvero da un’autorità pubblica o sottoposta al suo controllo. (Nel caso di specie il marito aveva dichiarato di voler divorziare dalla moglie, pronunciando la formula di divorzio innanzi a una Corte Shariatica siriana).
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