Libera circolazione dei servizi nel mercato europeo. Divieto di diffondere informazioni su cliniche che praticano interruzioni volontarie della gravidanza in altri Stati membri.
Riferimenti normativi
Art. 11 CDFUE
Art. 56 TFUE
Massima
1. Non è contrario al diritto comunitario se uno Stato membro, in cui l'interruzione di gravidanza è proibita, vieta ad associazioni studentesche di distribuire informazioni sulle cliniche operanti all’estero, in un altro Stato Membro, che eseguono legalmente interruzioni volontarie di gravidanza.
2. In caso di giustificati motivi di ordine pubblico, agli Stati membri è accordata una certa deferenza al fine di limitare la libera circolazione dei servizi.
(La Society for the Protection of Unborn Children, un’associazione irlandese, aveva convenuto in giudizio tre associazioni studentesche che avevano pubblicato i contatti di cliniche abortive in Gran Bretagna - al tempo, l’aborto in Irlanda era vietato).
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