Rigetto di una candidatura a un posto di lavoro per ragioni inerenti all’appartenenza religiosa. Nozione di requisito professionale essenziale ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/78.
Riferimenti normativi
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000
Massima
1. Qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, alleghi, a sostegno di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa o organizzazione, tale allegazione deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.
2. Il giudice adito deve assicurarsi che, nel caso specifico, siano soddisfatti i criteri che la direttiva stabilisce per il bilanciamento dei diritti eventualmente concorrenti e, in particolare, se il requisito invocato sia necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione. Inoltre, tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalità, ossia deve essere appropriato e non andare al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.
3. Laddove la controversia intercorra tra soggetti privati, i giudici nazionali sono tenuti a fare tutto quanto in loro potere per interpretare il diritto nazionale conformemente alla direttiva 2000/78. Tuttavia, se ciò risulta impossibile per il giudice nazionale a motivo di un chiaro conflitto tra la direttiva e le rilevanti disposizioni del diritto nazionale, tale obbligo non trova applicazione.
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