Riconoscimento di un’indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte il giorno di Venerdì santo solo ai lavoratori appartenenti a certe chiese cristiane. Discriminazione diretta fondata sulla religione.
Riferimenti normativi
Art. 21 EUCFR
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000
Massima
1. In base alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, una normativa nazionale che riconosca solo ai lavoratori appartenenti a certe chiese cristiane il diritto ad un giorno di ferie per festività religiose e a ricevere un’indennità nel caso in cui siano chiamati a svolgere la loro attività lavorativa in quel giorno pone in essere una discriminazione diretta fondata sulla religione. La concessione di un giorno festivo a un lavoratore appartenente ad una chiesa cristiana non è, infatti, subordinata alla condizione dell’adempimento, da parte del lavoratore, di un determinato obbligo religioso nel corso di tale giornata, ma unicamente all’appartenenza formale di detto lavoratore ad una di tali chiese. Tale lavoratore resta, pertanto, libero di disporre a proprio piacimento del giorno festivo, ad esempio a fini di riposo o di svago.
2. Tale normativa non può essere considerata una misura necessaria alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva, né una misura specificamente destinata a compensare gli svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva. Fin quando la legislazione interna non viene modificata, in applicazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, i datori di lavori privati devono, dunque, riconoscere il medesimo trattamento previsto dalla suddetta normativa nazionale anche ai lavoratori non cristiani.
(Caso relativo alla richiesta avanzata da un lavoratore cristiano di un’indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte nel corso di un Venerdì santo).
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