Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omosessuale. Discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale.
Riferimenti normativi
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000
Massima
1. L'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che dichiarazioni pubbliche che escludono l'assunzione di un calciatore presentato come omosessuale sono in grado di rappresentare fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione, anche laddove, nel caso di una squadra di calcio professionistica, le dichiarazioni in questione provengono da una persona che si presenta e viene percepita dai media e dal pubblico come un ruolo di primo piano in quella squadra senza, tuttavia, necessariamente avere la capacità legale di vincolarla o rappresentarla in materia di assunzioni.
2. Se sono stati accertati fatti dai quali si è dedotta l'esistenza di una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/78, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova ricada sugli imputati interessati, i quali devono dimostrare che non vi è stata violazione di tale principio. Al fine di confutare la presunzione non conclusiva che può sorgere in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non è necessario che un imputato dimostri che persone di un determinato orientamento sessuale sono state assunte in passato, poiché tale requisito è effettivamente idoneo, in determinate circostanze, a interferire con il diritto alla privacy.
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