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Saribekyan e Balyan c. Azerbaijan, N. 35746/11, Corte EDU (Quinta Sezione), 30 gennaio 2020

Abstract

Diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani e degradanti. Obbligo di svolgere indagini effettive. Accertamento in ordine al movente razziale dei comportamenti violenti. 

Riferimenti normativi

Art. 2 CEDU
Art. 3 CEDU

Massima

1. Gli art. 2 e 3 CEDU sanciscono valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa. Da queste disposizioni deriva l'obbligo per le autorità nazionali di svolgere indagini effettive a fronte di sospette violazioni della Convenzione europea. In particolare, in presenza di un contesto generale di tensione ed ostilità tra Stati contraenti, le autorità nazionali hanno il dovere supplementare di verificare se l'odio razziale abbia contribuito alle condotte lesive del diritto alla vita e del divieto di tortura (caso in cui un cittadino armeno, arrestato dopo aver sconfinato involontariamente in Azerbaijan e sospettato di essere un terrorista, era deceduto nel corso della detenzione).
 
2. L'assenza di relazioni diplomatiche non esime gli Stati contraenti della Convenzione europea dall'obbligo di cooperare nella conduzione delle indagini rilevanti ai sensi dell'art. 2 CEDU (caso in cui il Procuratore generale azero non aveva risposto alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale presentata dal Procuratore generale armeno, in merito al decesso di un cittadino armeno detenuto in Azerbaijan in quanto sospetto terrorista).