Diritto alla vita. Divieto di discriminazione. Rifiuto ingiustificato di eseguire una sentenza di condanna alla pena detentiva per gravi reati motivati dall’odio razziale.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Le grazie e le amnistie sono in primis questioni di diritto interno degli Stati membri e, in linea di principio, non sono contrarie al diritto internazionale, salvo quando si tratta di atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani fondamentali.
2. Il rifiuto ingiustificato da parte di uno Stato contraente di eseguire una sentenza di condanna alla pena detentiva per un reato assai grave e motivato da pregiudizi etnici, per il quale uno dei suoi cittadini è stato condannato all'estero, costituisce una violazione dell’art. 2, sotto il profilo procedurale, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU (caso in cui l’ Azerbaijan, dopo aver ottenuto dall’Ungheria l’estradizione di un soggetto appartenente alle forze armate, condannato all’estero per l’omicidio di un cittadino armeno determinato dall’odio razziale, aveva concesso la grazia presidenziale al militare, offrendogli pubblicamente diverse onorificenze e benefici senza una precisa base legale nell’ordinamento interno).
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