Libertà religiosa. Simboli religiosi. Velo islamico. Allontanamento dall’aula del tribunale a causa del rifiuto della ricorrente di rimuovere lo hijab durante l’udienza.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Indossare lo hijab (un foulard che copre i capelli e il collo, pur lasciando il volto scoperto) può essere considerato un atto motivato o ispirato da una religione o da un credo religioso.
2. L’allontanamento dall’aula di tribunale della ricorrente (parte civile costituita in un processo penale) giustificata in base al suo rifiuto di rimuovere lo hijab nel corso dell’udienza, costituisce una restrizione nell’esercizio della sua libertà religiosa. Per essere compatibile con l’art. 9 CEDU tale misura deve essere prevista dalla legge, ispirata al perseguimento di un obiettivo legittimo e necessaria in una società democratica, sulla base di un criterio di proporzionalità tra le misure intraprese e gli obiettivi perseguiti (caso in cui la Corte di Strasburgo ha considerato illegittimo l’allontanamento dall’aula di tribunale della ricorrente a causa del suo rifiuto di rimuovere lo hijab durante lo svolgimento dell’udienza. La misura non era necessaria per la tutela dell’ordine pubblico, dal momento che la ricorrente non aveva manifestato alcun comportamento irrispettoso o minaccioso verso la corte o altri soggetti presenti al processo).
Note
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Strasburgo ha osservato che la ricorrente era una semplice cittadina e non una rappresentante dello Stato nell'esercizio di un ufficio pubblico: pertanto, essa non poteva considerarsi vincolata ad alcun obbligo di discrezione nell'espressione delle proprie convinzioni religiose.
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